L’UPSA vi dà dei suggerimenti utili sul contratto di officina e sulla dichiarazione di rinuncia alla riparazione.
Il contratto d’officina
Il contratto d’officina (regolato negli artt. 363-379 del Codice delle obbligazioni svizzero) è la base contrattuale tra il garagista e il cliente e disciplina i servizi di riparazione e/o di manutenzione e quindi i lavori svolti su veicoli a motore da parte dell’autofficina e dei suoi collaboratori.
Dichiarazione di rinuncia alla riparazione
Affinché un garagista non possa essere chiamato in causa per una riparazione non eseguita su parti rilevanti ai fini della sicurezza, deve indicare chiaramente al cliente i difetti e in particolare sottolineare i pericoli connessi. Per disporre di prove, si consiglia in particolare:
Al garagista di prendere nota per iscritto della decisione di rinuncia alla riparazione e precisamente al più tardi alla consegna del veicolo. In caso di pagamento in contanti, la rinuncia può essere annotata direttamente sulla fattura.
Inoltre, l’officina di riparazione non deve comunicare né alla polizia né all’ufficio della circolazione che il veicolo non è sicuro. Una segnalazione potrebbe addirittura essere problematica in considerazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del cliente.
Il garagista non può inoltre trattenere un veicolo non sicuro contro la volontà del proprietario. In questo modo lederebbe il diritto di possesso e di proprietà del cliente.
Lei ha già fatto l’accesso con le sue credenziali? In questo caso troverà qui in basso altre utili informazioni.
Al garagista di prendere nota per iscritto della decisione di rinuncia alla riparazione e precisamente al più tardi alla consegna del veicolo. In caso di pagamento in contanti, la rinuncia può essere annotata direttamente sulla fattura.
Inoltre, l’officina di riparazione non deve comunicare né alla polizia né all’ufficio della circolazione che il veicolo non è sicuro. Una segnalazione potrebbe addirittura essere problematica in considerazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del cliente.
Il garagista non può inoltre trattenere un veicolo non sicuro contro la volontà del proprietario. In questo modo lederebbe il diritto di possesso e di proprietà del cliente.
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