Durata del lavoro e del riposo degli autisti: agevolazioni normative per taluni trasporti
Il Consiglio federale ha deciso in data odierna di escludere, dal campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti, il trasporto di materiale e attrezzature a determinate condizioni. A beneficiare di questa agevolazione, che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, saranno in particolare le piccole e medie imprese artigianali.
Il trasporto di materiale e attrezzature (utensili da lavoro) destinati all'esercizio di attività professionali non rientrerà più nel campo di applicazione dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1), a condizione che la massa complessiva del veicolo (o della combinazione di veicoli) non superi le 7,5 tonnellate e che il trasporto non sia l'obiettivo principale dell'attività professionale e avvenga nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa. Sinora l'esenzione dall'OLR 1 si limitava ai soli trasporti a scopi privati.
La novità agevola soprattutto le piccole e medie imprese artigianali e consente di creare condizioni di parità per i trasportatori di Svizzera e Unione europea, dove il 2 marzo prossimo sarà introdotta una norma identica.
Il trasporto di materiale e attrezzature (utensili da lavoro) destinati all'esercizio di attività professionali non rientrerà più nel campo di applicazione dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1), a condizione che la massa complessiva del veicolo (o della combinazione di veicoli) non superi le 7,5 tonnellate e che il trasporto non sia l'obiettivo principale dell'attività professionale e avvenga nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa. Sinora l'esenzione dall'OLR 1 si limitava ai soli trasporti a scopi privati.
La novità agevola soprattutto le piccole e medie imprese artigianali e consente di creare condizioni di parità per i trasportatori di Svizzera e Unione europea, dove il 2 marzo prossimo sarà introdotta una norma identica.